ENGLISH
carta dei collegi statuto enti collegi link utili news
Lo Statuto
L'Atto Costitutivo

Statuto

Premessa

I Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti morali posti sotto la vigilanza del M.U.R.S.T., trovano le proprie radici nella tradizione universitaria e nei principi costituzionali.
Essi si caratterizzano per la loro peculiare natura e attività dirette alla formazione culturale e umana degli studenti universitari, mediante adatte strutture, residenze e servizi.
In questa prospettiva, i Collegi universitari promuovono e sviluppano, anche in una dimensione internazionale, forme di collaborazione con l’università e di collegamento con la società civile, contribuendo a realizzare il diritto allo studio.

Il rispetto dell’autonomia organizzativa e delle diverse proposte formative e didattiche dei singoli Collegi è garanzia per il raggiungimento degli obiettivi prefigurati nei vari Statuti, in sintonia con gli interessi generali del Paese e con lo sviluppo della comunità universitaria.

Art. 1

È costituita la “Conferenza Permanente dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”.

Art. 2

Gli scopi della Conferenza sono:
a. rappresentare in Italia e all’estero, davanti ai pubblici poteri e alla pubblica opinione la peculiare natura dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, quali istituzioni universitarie preposte all’incremento degli studi superiori, aventi natura giuridica privata e finalità di formazione rispondenti al pubblico interesse;
b. promuovere studi e altre iniziative culturali volti a diffondere la conoscenza di queste istituzioni, in Italia e all’estero;
c. formulare proposte presso le sedi legislative e amministrative, tese ad ottenere un più ampio riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei Collegi nell’ambito universitario;
d. promuovere forme di collaborazione fra gli stessi Collegi, e tra essi ed altre istituzioni italiane e straniere;
e. favorire iniziative di ricerca e collaborazione svolte nei Collegi nei settori dell’orientamento universitario e professionale, della didattica, del tutorato e della formazione degli studenti.

Art. 3

Ogni Collegio universitario, che dispone di un voto, può avere due rappresentanti alle riunioni. Le riunioni sono costituite validamente con la presenza della metà più uno dei Collegi.
La Conferenza opera secondo il principio della collegialità. Per eventuali votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei Collegi.

La conferenza si riunisce ordinariamente due volte all’anno ed è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni d’anticipo; inoltre può essere convocata, in “seduta straordinaria”, su richiesta di due terzi dei suoi componenti o su iniziativa del Presidente.

Art. 4

La carica del Presidente, della durata di un anno, è ricoperta da un rappresentante dei singoli Collegi, eletto a rotazione fra gli enti, secondo criteri stabiliti dalla Conferenza.

Il Presidente presiede la Conferenza e ne ha la rappresentanza. Il Presidente è coadiuvato, per la durata del suo mandato, da due vice presidenti di cui uno è il Presidente uscente e l’altro è il Presidente eletto per l’anno successivo.

Art. 5

La Presidenza è coadiuvata da una Segreteria esecutiva con sede in Roma.

I Collegi partecipano annualmente, in ugual misura e in via preventiva, alla costituzione di un fondo spese di segreteria che verrà conguagliato anno per anno.