Premessa
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| I Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti morali posti sotto la vigilanza del M.U.R.S.T., trovano le proprie radici nella tradizione universitaria e nei principi costituzionali. |
| Essi si caratterizzano per la loro peculiare natura e attività dirette alla formazione culturale e umana degli studenti universitari, mediante adatte strutture, residenze e servizi. |
| In questa prospettiva, i Collegi universitari promuovono e sviluppano, anche in una dimensione internazionale, forme di collaborazione con l’università e di collegamento con la società civile, contribuendo a realizzare il diritto allo studio. |
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Il rispetto dell’autonomia organizzativa e delle diverse proposte formative e didattiche dei singoli Collegi è garanzia per il raggiungimento degli obiettivi prefigurati nei vari Statuti, in sintonia con gli interessi generali del Paese e con lo sviluppo della comunità universitaria.
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Art. 1
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È costituita la “Conferenza Permanente dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”.
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Art. 2
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| Gli scopi della Conferenza sono: |
| a. |
rappresentare in Italia e all’estero, davanti ai pubblici poteri e alla pubblica opinione la peculiare natura dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, quali istituzioni universitarie preposte all’incremento degli studi superiori, aventi natura giuridica privata e finalità di formazione rispondenti al pubblico interesse; |
| b. |
promuovere studi e altre iniziative culturali volti a diffondere la conoscenza di queste istituzioni, in Italia e all’estero; |
| c. |
formulare proposte presso le sedi legislative e amministrative, tese ad ottenere un più ampio riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei Collegi nell’ambito universitario; |
| d. |
promuovere forme di collaborazione fra gli stessi Collegi, e tra essi ed altre istituzioni italiane e straniere; |
| e. |
favorire iniziative di ricerca e collaborazione svolte nei Collegi nei settori dell’orientamento universitario e professionale, della didattica, del tutorato e della formazione degli studenti. |
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Art. 3
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| Ogni Collegio universitario, che dispone di un voto, può avere due rappresentanti alle riunioni. Le riunioni sono costituite validamente con la presenza della metà più uno dei Collegi. |
| La Conferenza opera secondo il principio della collegialità. Per eventuali votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei Collegi. |
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La conferenza si riunisce ordinariamente due volte all’anno ed è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni d’anticipo; inoltre può essere convocata, in “seduta straordinaria”, su richiesta di due terzi dei suoi componenti o su iniziativa del Presidente.
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Art. 4
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| La carica del Presidente, della durata di un anno, è ricoperta da un rappresentante dei singoli Collegi, eletto a rotazione fra gli enti, secondo criteri stabiliti dalla Conferenza. |
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Il Presidente presiede la Conferenza e ne ha la rappresentanza. Il Presidente è coadiuvato, per la durata del suo mandato, da due vice presidenti di cui uno è il Presidente uscente e l’altro è il Presidente eletto per l’anno successivo.
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Art. 5
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| La Presidenza è coadiuvata da una Segreteria esecutiva con sede in Roma. |
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I Collegi partecipano annualmente, in ugual misura e in via preventiva, alla costituzione di un fondo spese di segreteria che verrà conguagliato anno per anno.
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